venerdì, febbraio 20, 2015

Il file DBLAB e il "Doping di Stato" italiano degli anni '80-'90

Spesso, quando si parla di vicende di doping che accadono in altri Paesi, alcuni tifosi italiani si danno di gomito sottolineando come, bé sì, era evidente che Tizio fosse dopato. E ovviamente, ça va sans dire, quell'atleta dopato non ha permesso al campione azzurro di turno - al di sopra di ogni sospetto per definizione - di trionfare ed entrare nella leggenda. Non solo. Si dà quasi per scontato che nella nazione di quell'atleta il doping sia la regola. Il caso di scuola è quello dello sport spagnolo, accusato senza distinzione di disciplina e atleta di aver trionfato per anni grazie al ricorso massiccio a pratiche dopanti. Ora, è evidente che la Spagna sia una delle nazioni meno pugnaci nel contrasto al doping e per anni molti atleti di primo livello - non solo spagnoli - hanno trovato nella penisola iberica terreno fertile per le loro pratiche (vedi Operacion Puerto, Operacion Galgo, vicende Armstrong, Hamilton, ecc). Oltre a questo, le istituzioni iberiche hanno fatto ben poco contrastare il fenomeno doping (a oggi la Spagna non si è ancora dotata di una legge antidoping). Tuttavia, sparare nel mucchio, senza uno straccio di prova o documento, appartiene al più becero qualunquismo italiano. Anche perché, giova ricordarlo, l'Italia si è sempre contraddistinta come una delle nazioni più all'avanguardia nell'utilizzo e nel traffico di sostanze dopanti. E in questo caso esistono decine di prove e documenti, oltre a dei veri e propri processi penali e sportivi. Ad aggravare il quadro, poi, il fatto che da noi, a differenza di quanto avvenuto in tutti gli altri Paesi, non ci sia mai stata una confessione, un pentimento da parte dei diretti interessati. Anzi, in molti casi le stesse persone lambite da sospetti o pienamente coinvolte in storie di doping, hanno poi finito per ricoprire primari incarichi dirigenziali o tecnici.

IL PROCESSO CONCONI - Tra le vicende doping emerse in Italia, quella relativa al Centro di Studi Biomedici applicati allo sport dell’Università di Ferrara (da qui CSB), il c.d Processo Conconi, è senza dubbio la più grave e inquietante. Il CONI, all'inizio degli anni '80, stipulò una convenzione - rinnovata poi per una quindicina d'anni - col CSB affinché l'equipe del prof. Conconi, ritenuta tra le più preparate dal punto di vista della metodologia dell'allenamento, seguisse i migliori atleti dello sport azzurro. Di fatto, come si evince dalla nota del PM Soprani (2000): "I servizi elargiti dal Prof. CONCONI al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) vanno riferiti alle diverse Federazioni Sportive Nazionali (FSN) che, di volta in volta, ne hanno tratto beneficio in tal senso, il CONI dopo aver attivato la collaborazione con l’Università di Ferrara, l’ha poi finanziata, coordinata ed aggiornata, così come veniva ritenuto necessario sulla base degli obbiettivi complessivi perseguiti dall’Ente, mentre le FSN l’hanno concretamente utilizzata per raggiungere i diversi obbiettivi specifici previsti, anno per anno. La formalizzazione del rapporto tra il CONI e l’Università di Ferrara è stata realizzata da prima con una serie di contatti preliminari (Anno 1980) avvenuti con scambio di corrispondenza, e contatti per vie brevi. Successivamente concretizzando con delibere della Giunta Esecutiva del CONI, rinnovate anno per anno e successivamente, dall’anno 1981, per mezzo di una Convenzione ventennale. Le FSN hanno beneficiato di tale accordo quadro e a loro volta, nei casi veniva ritenuto necessario, hanno stretto con il Centro del Prof. CONCONI accordi più specifici, sostenuti da deliberazioni dei rispettivi Consigli Federali".

Il problema è che, dietro all'asserita "ricerca scientifica per migliorare le prestazioni degli atleti", si celava un sistema contaminato dal doping. Un sistema basato dapprima sull'emotrasfusione, poi sull'utilizzo di eritopoietina (EPO). Nella sostanza, due facce della stessa medaglia: doping ematico.



EPO E FILE DBLAB - Nel libro del prof. Donati "Lo sport del doping", viene ricostruito in modo accurato e con ampia documentazione il periodo dell'emotrasfusione e i rapporti tra Conconi, il CONI le Federazioni Nazionali. Una volta bloccata la pratica della reinfusione del proprio sangue (EMODOPING), iniziò la seconda fase, quella dell'EPODOPING. Nella richiesta d'archiviazione della Procura di Ferrara, viene descritta questa seconda fase: "Si può dire che prende avvio a questo tempo e con queste modalità una seconda fase di asserita ricerca scientifica, totalmente svincolata dalla prima quanto ai contenuti dei programmi di ricerca, che porterà il Conconi e i suoi collaboratori, negli anni a venire, a quel fenomeno di massiccia somministrazione di eritropoietina (EPO) ad atleti professionisti di diverse specialità sportive (ciclismo, sci di fondo, canoa) i cui dati sintetici sono espressi in alcuni files rinvenuti nel server (A 15), sequestrato a seguito dei decreti di perquisizione nella giornata del 29.10.1998 in Ferrara, presso il Centro Studi Biomedici Applicati allo Sport dell’Università (dblab.wdb, epo1.xls, epo2.wks, epo.wdb, epo.wr1, epox.wr1, erp.wdb, ch1.wdb, ch2.wdb, serp.wdb, rerp.wdb, bonerp.wdb, Iaborat.wdb, es-ch1 .wdb).
Proprio il file DBLAB, nella freddezza dei numeri riportati, rappresenta la prova più tangibile delle pratiche effettuate presso il CSB. In esso sono raccolti i valori di globuli rossi, emoglobina ed ematocrito degli atleti seguiti presso il CSB. Gli sbalzi dei valori (di natura esogena come stabilito dalla sentenza) sono clamorosi. Alcuni atleti videro il proprio ematocrito innalzarsi di 10-15-25(!) punti, mettendo a serio rischio la propria vita. Come riportato nella stessa sentenza, poi, i valori massimi di ematocrito venivano registrati alla vigilia dei grandi eventi internazionali. Guarda caso.

LA SENTENZA: IMPUTATI SALVATI DA PRESCRIZIONE - La sentenza del Tribunale di Ferrara n.° 533-2003 assolse gli imputati (solo) per prescrizione. Le motivazioni della stessa, tuttavia, non lasciano spazio a interpretazioni. Solamente la decorrenza dei termini processuali permise agli imputati di evitare una condanna, altrimenti certa.
Dall'articolo del Corriere della Sera dell'11 marzo 2004, ecco uno stralcio delle motivazioni per cui gli imputati furono assolti per:

"Il professor Francesco Conconi e i suoi collaboratori, presso il centro di Ferrara, hanno agevolato il doping di molti tra i più grandi campioni dello sport italiano per diversi anni. (...) Il giudice il 19 novembre scorso aveva assolto Conconi e gli altri due medici Grazzi e Casoni solo perché il reato di frode sportiva contestato, per i fatti tra il ' 92 e il ' 95, era caduto in prescrizione (per quelli tra il ' 95 e il ' 97 l' assoluzione era scattata per insussistenza). Senza la prescrizione, i tre imputati non avrebbero dovuto essere assolti. Dunque, ci sono voluti oltre cinque anni, tra inchiesta dell' ex pm Soprani e processo, per certificare ciò che tutto il mondo dello sport, in casa nostra e all' estero, dietro lo schermo dell' ufficialità ha sempre saputo. Anzi, per essere «storicamente» più corretti, ce ne sono voluti complessivamente una ventina: la prima convenzione tra Coni, firmata da Franco Carraro, e centro di Ferrara risale al 1980; la denuncia del dirigente Sandro Donati consegnata a Pescante e Pagnozzi è dei primi anni 90. «Gli imputati - scrive il giudice - per alcuni anni e con assoluta continuità hanno fiancheggiato gli atleti nella loro assunzione di eritropoietina, sostenendoli e di fatto incoraggiandoli nell' assunzione stessa, con la loro tranquillizzante e garante rete di controlli dello stato di salute, di esami, di analisi, di test, tesi a valutare ed ottimizzare gli esiti dell' assunzione in vista dei risultati sportivi, quindi realmente interagendo nel ' ' trattamento' ' , favorendolo, come a loro contestato, nonché, logicamente, fornendo tutti i supporti logistici atti a prolungare nel tempo l' assunzione di eritropoietina. Pertanto - conclude il giudice - sussiste in punta di diritto il reato così come a loro contestato»: vale a dire, frode sportiva per aver agevolato pratiche di doping".


IL COMUNICATO DEL CONI CON L'ARCHIVIAZIONE DELLA PROCURA ANTIDOPING
A distanza di qualche mese dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza (febbraio 2004), la Procura Antidoping del CONI fu costretta - suo malgrado - a emettere un comunicato in cui ribadiva anche in sede sportiva l'avvenuta prescrizione dei fatti contestati nel processo di Ferrara. Tuttavia, la stessa Procura, senza troppi giri di parole, mise all'indice l'intera sistema sportivo italiano dell'epoca. Di fatto, un organo del CONI - seppur dotato di autonomia - accusava il CONI stesso di aver creato un sistema corrotto dal doping. 
La Procura, ed è questo uno dei passaggi più significativi del comunicato, sottolinea come:

"Le prove che il Tribunale di Ferrara ha potuto raccogliere in ordine ai fatti verificatisi sino al considerare alla stessa stregua di una positività riscontrata all'esito di esami di laboratorio e tali da fornire lo stesso grado di certezza, ovverosia la certezza che promana da elementi aventi una forza probatoria pressoché insuperabile".





Ecco il comunicato della Procura in cui vengono ripresi ampi stralci della sentenza del Tribunale di Ferrara (in rosso i passaggi più significativi):

UFFICIO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

                                                           Procedimento di indagine n. 48/04  

Provvedimento di archiviazione

È pervenuta al C.O.N.I. la sentenza n.° 533-2003 del Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Franca Oliva, emessa nel procedimento penale a carico di Conconi Francesco ed altri in esito all’udienza del 19.11.2003 e depositata il 16 febbraio 2004, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione nel termine di rito. Detta sentenza veniva trasmessa dal patrocinatore del C.O.N.L, costituito parte civile nel procedimento, Avv. Prof. Guido Valori.
Giova ricordare che Conconi FrancescoCasoni Ilario e Grazzi Giovanni erano stati imputati, rispettivamente, in qualità di Direttore del Centro di Studi Biomedici applicati allo sport dell’Università di Ferrara (d’ora in avanti Centro), il primo, dipendente della medesima struttura, il secondo, e collaboratore della struttura nonché medico sociale della squadra ciclistica Carrera fino al 1995, il terzo, del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 1 della legge n° 401/1989 aggravato per i primi due ai sensi dell’articolo 61 numero 9 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi ed in relazione a più competizioni sportive organizzate dalla F.C.I., dalla F.I.S.I. e dalla F.I.D.A.L., federazioni sportive nazionali affiliate al C.O.N.I, o da altre federazioni straniere o enti sportivi internazionali riesaminati dal C.O.N.I., in concorso tra loro, compivano atti fraudolenti al fine di raggiungere, attraverso il miglioramento delle prestazioni agonistiche artificialmente determinate negli atleti, un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento delle competizioni alle quali gli stessi atleti professionisti avrebbero dovuto partecipare (quali ad es.: Olimpiadi invernali, Campionati mondiali, Giro d’Italia, Tour de France); ciò, attraverso le seguenti condotte: somministrando eritropoietina, farmaco ad azione dopante la cui assunzione è vietata dall’ordinamento sportivo (C.I.O. e C.O.N.I.) (condotta posta in essere dal solo Grazzi e limitatamente al periodo gennaio-luglio 1993 nei confronti dei ciclisti Bontempi, Chiappucci, Chiesa, Roche e Sorensen); > negli altri casi e periodi: eseguendo prelievi ed analisi ematiche ed altri test cinici e biomeccanici ed elaborando i dati delle analisi, con carattere di sistematicità sugli atleti professionisti indicati nell’elenco sotto riportato, curandone la preparazione fisica, in attuazione delle convenzioni stipulate dal Cento con il C.O.N.I. e dei contratti con le predette federazioni sportive nazionali e squadre ciclistiche ovvero con i singoli atleti; e contollando nel contempo lo stato di salute degli atleti nei periodi di assunzione da parte degli stessi di eritropoietina nota agli imputati interagendo in tal modo con il trattamento e comunque agevolando, favorendo e contribuendo casualmente al doping degli atleti medesimi.

In sintesi, il Giudice, dopo aver ricordato che una “lunga e complessa indagine è stata portata avanti dai N.A.S. dei Carabinieri di Firenze e di Bologna...attraverso una voluminosa acquisizione di documentazione e di deposizioni testimoniali”, richiama altresì gli esiti della perizia di ufficio effettuata nel corso dell’udienza preliminare innanzi al GIP di Ferrara, volta a stabilire la correttezza tecnico-scientifica delle procedure di prelievo, analisi e indagini poste in essere nei confronti degli atleti seguiti dal Centro, la lettura ed il reale valore da attribuirsi a specifici “dati e documenti introiettati nel corpo probatorio del procedimento”, nonché alcune reciproche coerenze tra i detti dati e documenti, la scarsa valenza tecnica di svariate questioni espressamente sollevate dall’imputato Conconi, l’attendibilità, quale corrispondenza al reale, delle accuse ricavata dai valori di ematocrito tratti dal file denominato DBLAB nonché le complesse vicende processuali all’esito delle quali si è pervenuti alla formulazione del solo capo d’imputazione dianzi trascritto. Quindi, non essendo all’epoca dei fatti contestati in vigore la legge n.° 376/2000 e, dunque, nell’impossibilità di procedere penalmente per  fatti rilevanti sotto il profilo del doping, il giudicante si è posto il problema di verificare se nell’ordinamento esistesse una normativa penale che comunque prevedesse e punisse come reato il fatto contestato agli imputati; dopo lunga disquisizione sul punto contenente richiami di precedenti giurisprudenziali, il giudicante è pervenuto alla conclusione di doversi ritenere che i fatti contestati nella concreta fattispecie in esame rientrassero nella fattispecie criminosa prevista e punita dall’art. 1 della legge n.° 401/1989 (frode sportiva).
Richiamato, poi, l’ampio quadro probatorio acquisito, il giudicante ha ritenuto che nella specie fosse stato accertato che “gli imputati hanno per alcuni anni e con assoluta continuità fiancheggiato gli atleti elencati nel capo di imputazione nella loro assunzione di eritropoietina, sostenendoli e di fatto incoraggiandoli nell 'assunzione stessa con la loro tranquillizzante e garante rete di controlli dello stato di salute di esami, di analisi, di test tesi a valutare ed ottimizzare gli esiti dell'assunzione in vista dei risultati sportivi, quindi realmente interagendo nel "trattamento" e, favorendo, come a loro contestato, nonché, logicamente, fornendo tutti i supporti logistici atti a prolungare nel tempo l’assunzione di eritropoietina”. Il Tribunale, poi, ha messo in evidenza gli elementi emersi dalle indagini compiute sui files e sui documenti sequestrati quali le grandi oscillazioni di alcuni parametri ematici indicativi che si sono potute osservare nella successione degli esami eseguiti sugli atleti rispetto ai loro valori fisiologici, definita “mostruosa” dal periti d’ufficio, il fatto che le oscillazioni si fossero verificate in corrispondenza di “precisi periodi temporali” (valori bassi in periodi di competizione, e, quindi, progressivamente crescenti sino a raggiungere valori eccezionalmente alti a ridosso delle gare), la circostanza che le oscillazioni di così elevata portata si fossero per lo più verificate nelle discipline sportive c. d. “di resistenza”, potenzialmente in grado di trarre maggiore vantaggio in presenza di trattamenti a base di eritropoietina; ha smontato con l’aiuto della perizia d’ufficio la tesi difensiva dell’imputato Conconi, definendo “non realistica” la motivazione da questi indicata per giustificare le oscillazioni dei valori ematici ha dato atto delle analisi ed elaborazione dei dati fornita dai periti d’ufficio, dei loro rilievi e delle loro conclusioni; ha concluso in ordine affermando che “non può pertanto negarsi la gravità ed univocità del quadro probatorio nei confronti degli imputati”. Rilevato, poi, che per i fatti contestati verificatisi successivamente al 9.8.1995 non sono state acquisite prove sufficienti nei confronti degli imputati, il Tribunale di Ferrara ha deciso dichiarando l’estinzione dei reati ascritti agli imputati per intervenuta prescrizione limitatamente ai fatti verificatisi sino al 9.8.1995 ed assolvendoli dai reati loro ascritti con riferimento a fatti accaduti dopo la stessa data con la formula “il fatto non sussiste”. 
La sentenza del Tribunale dl Ferrara e la congerie di fatti in essa accertati indubbiamente forniscono all’opinione pubblica ampi scorci e scenari del desolante panorama del doping quale scienza applicata allo sport in maniera cosciente, assidua e mirata, ed offrono ampia materia per l'apertura di un procedimento d’indagine nei confronti di tutti gli atleti iscritti nell’elenco dinanzi riportato da parte di questo Ufficio di Procura. I protagonisti, da un lato sono medici che mostrano di non avere scrupoli nello studiare e sperimentare gli effetti del doping sugli atleti, non lesinando i loro sforzi in tal senso e per giunta utilizzando, nel perseguire i propri scopi, il pubblico denaro sulla base di convenzioni stipulate con il C.O.N.I. ed alcune Federazioni o squadre sportive, dall’altro sono atleti i cui nomi sono o sono stati di alta risonanza che, verosimilmente mossi dal miraggio dell'acquisizione di prestigiosi risultati a livello internazionale e di medaglie, si sono prestati a fungere da cavie e a sottoporre  a gravissimo rischio la propria salute. Le prove che il Tribunale di Ferrara ha potuto raccogliere in ordine ai fatti verificatisi sino al considerare alla stessa stregua di una positività riscontrata all'esito di esami di laboratorio e tali da fornire lo stesso grado di certezza, ovverosia la certezza che promana da elementi aventi una forza probatoria pressoché insuperabile, per cui appare del tutto superflua l'audizione degli atleti sopra indicati in considerazione del fatto che atteso il tempo trascorso dalla data del verificarsi dei fatti che avrebbero potuto e dovuto contestarsi ai singoli atleti ha fatto si che i relativi illeciti disciplinari accertati dal giudice penale, tutti in relazione ai fatti verificatisi sino al 9.8.1995, quelli successivi sono risultati non provati, debbono essere dichiarati estinti per essere ampiamente decorso il termine di prescrizione previsto per gli illeciti disciplinari dal vigente regolamento antidoping, conseguendone la non sanzionabilità. 
Tuttavia, questa Procura non può esimersi dal considerare che il quadro d'assieme che è emerso dalla lettura della sentenza in rassegna (...) è decisamente sconsolante, vieppiù se si pensa che una larga parte degli sportivi seguiti dal centro diretto dal prof. Conconi sono stati (in qualche caso sono tuttora) atleti di rango internazionale e di assoluto prestigio per la massa di risultati raccolti nella carriera e che molti di essi, ancora oggi che non svolgono più attività agonistica, sono tesserati e rivestono incarichi dirigenziali o di responsabilità tecnica di rilievo (a livello di squadre internazionali) nell'ambito delle federazioni sportive di appartenenza, sino a rappresentare lo sport italiano ai massimi livelli in consessi internazionali.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa procura, nel segnalare alla Presidenza del C.O.N.I. l'opportunità di trasmettere alle federazioni interessate (FCI, FISI, FIDAL) il presente provvedimento e l'allegata sentenza 533/03 del Tribunale di Ferrara, affinché valutino le ripercussioni che la gravità dei fatti può avere sulla loro immagine e sulla credibilità dell'azione da loro prestata nell'interesse dello sport, dispone
l ' a r c h i v i a z i o n e
degli atti del procedimento disciplinare per intervenuta prescrizione degli illeciti disciplinari con riguardo a tutti gli atleti compresi nell'elenco trascritto nella parte iniziale del presente provvedimento.

Roma, lì 24/6/04

IL PROCURATORE CAPO
Avv. Prof. Giovanni Verde

I PROCURATORI
Avv.Prof: Patrizio Spinelli
Avv. Luigi Criscuoli