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Recoba a Venezia. 11 gol in 6 mesi di prestito nel '99. |
I contratti possono essere ceduti non solo a titolo definitivo ma anche temporaneo, coll’operazione comunemente nota come “prestito”. Le norme italiane prevedono abbia durata compresa almeno fra due sessioni di mercato (estivo-riparazione o riparazione-estivo) e non superiore ad una stagione sportiva, concedendo la possibilità di un unico rinnovo annuale.Riprendo l’esempio iniziale e suppongo che le operazioni di Alfa nel 2012/13 siano entrambe a titolo temporaneo: per cui Rossi è prestato a Beta per 1.300.000, mentre Verdi è ottenuto in prestito da Gamma per 1.000.000. In questi casi, Alfa iscrive interamente nel bilancio di esercizio i due prezzi (ricordo che anche il prestito è soggetto ad IVA): il che significa che fra i ricavi risulterà il 1.300.000 ottenuto per aver prestato Rossi (senza quindi detrarvi il valore contabile del suo contratto), mentre fra i costi sarà iscritto il 1.000.000 per aver ricevuto in prestito Verdi (senza quindi spalmarlo per la durata del suo contratto). Sempre sul versante economico, Alfa continuerà a detrarre le quote d’ammortamento di Rossi, mentre sosterrà i costi dello stipendio di Verdi, così come Gamma continuerà a detrarre l’ammortamento di Verdi mentre Beta pagherà lo stipendio di Rossi. Almeno questo in via “normale”, in quanto non è raro vedere la società “locatrice” sia prestare a titolo gratuito (quindi senza corrispettivo) un proprio giocatore sia continuare a pagargli, integralmente o parzialmente, lo stipendio.
Oltre a queste, esistono altre varianti del prestito: le più frequenti sono il riconoscimento di un premio di valorizzazione e la concessione del diritto di opzione a favore della società “conduttrice”.
Il premio di valorizzazione è una somma che la società locatrice (nel caso di Rossi, Alfa) pagherà alla conduttrice (Beta), legata a determinati parametri che devono essere previsti nel contratto di prestito. Per esempio, Alfa pagherà 1.000 per ogni gara che Beta farà giocare a Rossi.
L’opzione è null’altro che il diritto di trasformare, al termine del prestito, la cessione del giocatore da temporanea a definitiva ad un prezzo fissato: proseguendo nell’esempio, Alfa concede a Beta la possibilità di acquistare Rossi al termine del prestito. L’opzione deve sottostare a precise regole:
Concessa l’opzione, la società “locatrice” può tuttavia cautelarsi chiedendo la contro opzione: in tal caso, se la società conduttrice esercita l’opzione, la locatrice può conservare ugualmente la proprietà del contratto versandole un prezzo già pattuito al momento del prestito.
La cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione è anche definita “prestito con diritto di riscatto”: se Beta si ritiene soddisfatta dell’operato di Rossi, ha la possibilità di acquistarlo da Alfa, altrimenti il giocatore rientrerà nella rosa di quest’ultima (sempre che non si rinnovi il prestito). Anche questa operazione è stata però utilizzata in modo improprio coi così detti “prestiti con obbligo di riscatto”: definizione che è palesemente un controsenso (come si può definire “prestato” un contratto che si è poi obbligati ad acquistare?), tanto che non è assolutamente prevista a livello normativo, ma che illustra al meglio un aggiramento dei limiti imposti alle dilazioni di pagamento.
In Italia, infatti, è possibile dilazionare il pagamento dell’acquisto di un giocatore in 3 rate massime, alle seguenti regole:
la seconda rata non può eccedere il 70% del prezzo totale;
la (eventuale) terza rata non può essere d’importo superiore alla prima.
Come si potrà facilmente verificare, nei miei esempi, quando il prezzo è stato dilazionato, sono sempre state rispettate le due condizioni sopra citate.
Tuttavia, se due squadre volessero suddividere il prezzo in 4 rate, andando quindi oltre il limite massimo previsto, potrebbero farlo facendo figurare la prima rata come corrispettivo di un prestito (fittizio) a cui seguirà l’esercizio del diritto (in realtà un obbligo) di opzione, con pagamento del prezzo di vendita dilazionato in 3 rate.
In questo modo si garantisce un vantaggio alla società apparentemente conduttrice sul piano finanziario (in parole povere, sul piano dei soldi da reperire per i pagamenti dovuti).
Un esempio chiarirà il concetto. Supponiamo che nel 2012/13 Omega e Lambda s’accordino sulla cessione di Neri dalla prima alla seconda per 1.000.000. Rispettando le norme e con Omega che concede il massimo della dilazione possibile a Lambda, il prezzo sarà pagato in 3 rate da, rispettivamente, 300.000, 400.000 e 300.000. Volendo invece avere 4 rate, Omega finge di prestare Neri a Lambda per tutto il 2012/13 a 300.000, fissando un’opzione per la cessione a titolo definitivo al prezzo di 700.000 (=1.000.000 – 300.000), pagabile in 3 rate da, rispettivamente, 200.000, 300.000 e 200.000. La seguente tabella indica le uscite monetarie di Lambda nelle due diverse ipotesi (“a norma” e “col trucco).
Esercizio | Cessione | Prestito fittizio | Differenza |
2012/13 | 300.000 | 300.000 | 0 |
2013/14 | 400.000 | 200.000 | -200.000 |
2014/15 | 300.000 | 300.000 | 0 |
2015/16 | 0 | 200.000 | +200.000 |
Totali | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
Chiaramente l’esborso totale finale non potrà che coincidere, ma è evidente che Lambda col prestito fittizio ottiene per le prime 3 stagioni di sborsare una cifra globalmente inferiore – e tutt’al più uguale nell’ottica delle singole stagioni - rispetto alla cessione reale, ritardando il reperimento della differenza alla quarta stagione (l’ultima della terza rata fittizia, quarta reale). Omega si troverà, nel lato delle sue entrate, nella situazione opposta, come intuibile.
In effetti, il prestito con obbligo di riscatto è rischioso praticamente solo sul versante della società cedente: dato che, come visto, tale operazione non è riconosciuta a livello normativo – per cui ufficialmente si avranno sempre e solo diritti di riscatto – nulla vieta che a fine prestito Lambda possa tirarsi indietro, non esercitando la (fittizia) opzione di acquisto. È però immaginabile come Omega si possa cautelare per altre vie, leggasi scritture private da far comparire al momento opportuno (come accadeva quando furono vietate le comproprietà).
Dal punto di vista economico, le differenze fra una cessione a norma e una travestita da iniziale prestito sono più articolate, fermo restando che il peso dello stipendio, come visto (salve eccezioni), è sempre interamente a carico della squadra che utilizza il giocatore (quindi Lambda). Riprendendo le vicende di Neri, ipotizzo che fosse stato acquistato nel 2011/12 per 1.000.000 e che sia Omega e che Lambda gli riconoscano un contratto quinquennale (col primo anno travestito da prestito nell’operazione “col trucco”). Sotto tali condizioni, i costi di Omega sono i seguenti nelle due diverse ipotesi:
Esercizio | Cessione | Prestito fittizio | Differenza |
2012/13 | 200.000 | 300.000 | +100.000 |
2013/14 | 200.000 | 175.000 | -25.000 |
2014/15 | 200.000 | 175.000 | -25.000 |
2015/16 | 200.000 | 175.000 | -25.000 |
2016/17 | 200.000 | 175.000 | -25.000 |
Totali | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
Anche in questo caso i totali sono sempre i medesimi e a cambiare è la distribuzione dei costi nei 5 esercizi presi in considerazione: a fronte di un maggior onere nel 2012/13, Lambda si garantisce un riduzione (costante) dei costi per i successivi 4 anni di contratto.
Viceversa, questa è la tabella dei ricavi e dei costi per Omega:
Esercizio | Cessione | | Prestito fittizio | | Differenza |
| Ricavi | Costi | Ricavi | Costi | |
2011/12 | | 200.000 | | 200.000 | 0 |
2012/13 | 200.000 | | 300.000 | 200.000 | -100.000 |
2013/14 | | | 100.000 | | +100.000 |
Totali | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
In questo caso solo il risultato economico complessivo (che colle cifre ipotizzate è pari a 0) rimane il medesimo, mentre a differire è l’ammontare dei ricavi e dei costi complessivi. Colla cessione “reale”, Omega ottiene una plusvalenza di 200.000 nel 2012/13, avendo ceduto Neri a 1.000.000 dopo un anno e quindi col valore contabile del contratto decurtato di una sola quota di ammortamento da 200.000, e pari a 800.000. Tale plusvalenza copre interamente detta quota, essendo di uguale importo.
Col prestito fittizio, nel 2011/12 Omega registra il solo ammortamento, ma nel 2012/13 iscrive tutti i 300.000 della prima rata di cessione come provento dal prestito, a cui deve detrarre la seconda rata d’ammortamento di 200.000. Nel 2013/14, quando si concreta anche ufficialmente la cessione a 700.000, la plusvalenza è di soli 100.000, essendo il valore contabile ridottosi a 600.000, per le due quote d’ammortamento subite.
Globalmente, come anticipato, nelle due fattispecie i ricavi coprono esattamente i costi, ma nella cessione “reale” ammontano entrambi a 200.000, col “prestito fittizio” lievitano a 400.000. Inoltre, anche per Omega la distribuzione del risultato economico complessivo differisce nelle ultime due stagioni d’interesse, “spalmando” i 200.000 di “eccedenza dei ricavi” fra il 2012/13 e il 2013/14 invece di iscriverli totalmente nel bilancio della seconda stagione.
Rado il Figo